
Cartella esattoriale: nulla la notifica effettuata da PEC non ufficiale
“La Commissione Tributaria considera inesistenti le notifiche effettuate via Pec da un indirizzo non risultante dai pubblici registri”
Cartella esattoriale nulla la notifica effettuata da PEC non ufficiale
Caso di notifica di una cartella esattoriale è nulla
La Commissione tributaria provinciale di Roma – sez. 8 – consolida il proprio orientamento in materia di nullità della notifica degli atti della riscossione, laddove la stessa venga effettuata utilizzando un indirizzo PEC diverso da quello presente nei pubblici registri: Indice PA – Reginde.
Nel solco di un filone giurisprudenziale pressoché univoco (CTP ROMA, Sentenze nn. 2799/2020 – 9274/2020 – 10571/2020 – 767/2021) la Sez. 8 del Collegio provinciale capitolino, torna a ribadire l’impossibilità per l’agente della riscossione di notificare atti esattoriali utilizzando indirizzi di posta elettronica certificata differenti da quelli presenti nei pubblici registri ufficiali.
A mezzo della pronuncia n. 11942, depositata in segreteria il 4 novembre scorso, la Curia romana ha annullato diverse cartelle di pagamento inviate al contribuente, ravvisando – come evidenziato poc’anzi – l’illegittimità del procedimento notificatorio posto in essere dal riscossore. Nel fare ciò, la stessa ha avuto modo di sottolineare quanto segue:
Sentenza notifica cartella esattoriale nulla
“La Commissione Tributaria osserva che le norme che regolano la notifica a mezzo Pec dell’atto tributario da parte dei Concessionari sono quelle di cui all’art. 26, comma 5 del D.p.r. n. 602/1973 ed art. 60 D.p.r. n.600/1973. L’art. 16 ter, comma n. 1 del D.l. n. 179\2012 prescrive che, a far tempo dal 15.12.2013, per pubblici elenchi si intendono quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia , e cioè INI-PEC- Indice PA – e PCT e, pertanto, la notifica Pec si intende validamente effettuata (nel rispetto degli altri requisiti richiesti ex lege) se effettuata DA un indirizzo Pec certificato ed inviato AD un indirizzo Pec anch’esso certificato.
Pertanto, dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il Legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando.
Difatti, con sentenza n. 17346/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici registri.
Pertanto, la Commissione Tributaria osserva che l’Ufficio ha notificato gli atti impugnati mediante Pec attraverso gli indirizzi Pec: “notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” – “notifica.lazio@cert.equitaliariscossione.it” non idonei per una valida notifica posto che tali indirizzi non risultano dai registri ufficiali Reginde o Indice P A e non possono essere riferiti all’agente della riscossione neanche facendo ricorso al sito web dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, la Commissione Tributaria considera inesistenti le notifiche effettuate via Pec da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri.”.
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